L’amministrazione finanziaria, al fine di controllare i corretti adempimenti dei contribuenti, si avvale di una serie di poteri istruttori e di controllo. La finalità di questi controlli è quella di verificare se da parte del contribuente siano stati compiuti atti idonei a determinare l’occultamento di profitti, di costi fittizi, piuttosto che di documenti falsi. A sancirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 8691/21, pubblicata dalla sezione tributaria, la quale accoglie il ricorso delle Entrate contro una s.r.l.
In questo caso si è realizzata una fattispecie partecipativa effettiva con rispetto sostanziale del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, che ha consentito alla contribuente di esporre le proprie ragioni e di allegare della documentazione utile. Accolto il ricorso e con rinvio la sentenza.