Ordinanza 5984/2025 Corte Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato che il rapporto affettivo può essere sufficiente per ottenere il risarcimento di un danno. In questo caso un uomo, pur non essendo il padre biologico di una bambina deceduta in un incidente stradale, aveva assunto un ruolo di padre acquisito.
Di fatto, il danno parentale è il pregiudizio subito per la perdita di una persona cara e rientra nei danni non patrimoniali ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Tale danno, per giurisprudenza consolidata, può essere riconosciuto non solo ai familiari biologici, ma anche a coloro che abbiano instaurato un rapporto affettivo stabile con la vittima (cfr.Cass. 31867/2023). La convivenza, pur non essendo un criterio necessario, può essere un indice utile per valutare la relazione affettiva.
Nel caso di specie, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) aveva contestato il riconoscimento del danno al compagno della madre della vittima di un sinistro stradale. La Corte d’Appello aveva riconosciuto all’uomo un elevato risarcimento, ritenendo provato il suo ruolo di padre vicario, sulla base di testimonianze e perizie medico-legali. La Cassazione ha confermato questa decisione, evidenziando che l’uomo aveva fornito assistenza morale e materiale alla bambina per oltre tre anni, in assenza del padre biologico.
La Suprema Corte ha precisato che “il danno parentale non dipende dalla consanguineità, ma dalla qualità e stabilità del legame affettivo”.
Il percorso apre la strada a riconoscimenti di risarcimenti anche in famiglie ricostituite o rapporti affettivi non formalizzati, purché esistano prove del legame affettivo: conta l’impegno profuso.