Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 17602/21, pubblicata il 21 giugno. Nel caso di specie, veniva inflitto il licenziamento disciplinare al bidello che, aveva rifiutato di effettuare la pulizia delle aule, e ciò perché secondo il suo parere, tale compito spetterebbe agli appaltatori convenzionati con la Consip. Considerazione non vera, dato che la tabella A del profilo di area per il personale Ata le prevede in modo esplicito accanto alle funzioni di accoglienza e sorveglianza di alunni e pubblico. Perciò, diventa definitivo il licenziamento disciplinare inflitto allo stesso dal momento che la riforma Madia, tra le cause di recesso dell’amministrazione, prevede il “persistente insufficiente rendimento” dovuto alla continua violazione degli obblighi che riguardano la prestazione lavorativa. A detta dei Supremi Giudici dunque, risulta legittimo il recesso adottato dall’amministrazione, sussiste infatti, la giusta causa.