Se una persona è stata sposata e ha divorziato potrebbe avere diritto a una parte del trattamento di fine rapporto (Tfr) del suo ex coniuge.
La legge sul divorzio stabilisce che all’ex coniuge spetta la quota del 40% del Tfr, “relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”, non dell’intero Tfr ma della parte relativa agli anni nei quali l’attività lavorativa si è svolta in costanza di matrimonio.
E’ quindi legittima la richiesta, da parte della ex moglie, della quota di tfr del marito in sede di modifica delle condizioni di divorzio. Via libera al nuovo accertamento giudiziale che quantifica la posta reclamata nella sopravvenuta evidenza fattuale della liquidazione nelle more maturata dal coniuge. Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 5068/21.
Condannato il ricorrente al pagamento in favore dell’ex moglie di quasi 4 mila euro a titolo di percentuale del trattamento di fine rapporto maturato dopo la domanda di divorzio. La corte distrettuale ha ammesso la deducibilità nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio della richiesta della quota del Tfr spettante all’ex coniuge che aveva maturato l’assegno divorzile.
Il ricorso è stato respinto in quanto, in tema di accertamento della capacità economica degli ex coniugi ai fini della determinazione dell’assegno , le risultanze delle dichiarazioni dei redditi hanno valore solo indiziario, nella discrezionalità attribuita al giudice del merito di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti+.