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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER LA LAVORATRICE CHE RIFIUTA LA NUOVA MANSIONE DOPO LA MATERNITA’.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10867/21 del 23 aprile, respingendo il ricorso di una lavoratrice licenziata ha sancito che, è giusto il licenziamento nel caso in cui la dipendente rifiuta le nuove mansioni nell’azienda cessionaria dopo un lungo periodo di maternità, in quanto non è rilevante che gli stessi compiti costituiscono un’imposizione nel corso del rapporto lavorativo con l’impresa cedente se, il lavoro non è stato mai svolto nell’attuale azienda. Nel caso in esame, la lavoratrice sosteneva che, il rifiuto allo svolgimento delle nuove mansione era una con conseguenza del fatto che i nuovi incarichi assegnati erano di livello inferiore e, dunque, dequalificanti. Pertanto, la Cassazione, nel respingere il ricorso, ricorda che la ricorrente, non fornisce una spiegazione adeguata del modalità in cui i comportamenti disagevoli subiti da parte del precedente datore possano intaccare le mansioni assegnate dall’attuale azienda, presso cui non ha mai svolto alcuna mansione, in virtù dei due anni di maternità, ferie e malattia; seppure il rifiuto di svolgere le nuove prestazioni costituisce una forma di autotutela, l’azienda cessionaria non è ritenuta responsabile dei comportamenti dispotici della cedente.