Sentenza 30632/2023 Corte Cassazione
Se è vero che l’art.420-ter Codice Procedura Penale, legittima l’impedimento di un difensore in un processo, dovendo lo stesso presenziare ad altro, è pur vero che, lo stesso articolo, prevede delle specifiche condizioni: la comunicazione dell’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei procedimenti, le ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso processo, l’assenza di un co-difensore che possa svolgere la medesima funzione o la possibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art.102 Codice Procedura Penale, (sia nel processo a cui si intende partecipare che in quello di cui si chiede il rinvio).
La giurisprudenza, in merito a quest’ultima fattispecie, ha escluso che la possibilità di eludere la nomina di un sostituto possa dipendere dalla volontà dell’assistito: le scelte professionali del difensore, compresa la sostituzione in udienza, ricadono nella specifica discrezionalità tecnica del professionista.
Laddove il patrocinato non fosse d’accordo, ha la possibilità di revocare il mandato e sostituire chi lo difende.
In conseguenza, anche la semplice richiesta di “termine a difesa”, che non risponda ad una dimostrata esigenza procedurale, può configurare abuso del processo ed essere, in conseguenza, disattesa “in toto” o “in parte”.