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LESIONI E DANNO MORALE NON È TUTTO AUTOMATICO

Sentenza 13383/2025 Corte Cassazione

In riferimento al tema del danno morale in ambito delle “lesioni micropermanenti”,
la Corte di Cassazione ha chiarito aspetti fondamentali riguardo al risarcimento del danno morale relativo a lesioni lievi, tipicamente fino al 9% di invalidità.

La Corte riconosce che il danno morale è una componente autonoma del danno non patrimoniale, distinta dai più noti danni biologici/dinamico-relazionali, e sempre valutabile nei risarcimenti . Citiamo anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014, e la riforma dell’art. 138, lett. e), e dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, che hanno ribadito la possibilità di riconoscere autonomamente il danno morale.

Il legislatore, con l’art. 139 CdA, prevede che le lesioni micropermanenti possano fruire di una personalizzazione massima del danno biologico pari al 20%. La Cassazione ritiene che tale meccanismo sia già concepito per includere, quantomeno in via presuntiva, anche eventuali ricadute morali o esistenziali correlate.

Secondo la Suprema Corte, il riconoscimento automatico del danno morale accanto alla personalizzazione al 20% del danno biologico comporterebbe un’ingenerosa duplicazione risarcitoria, contraria a un sistema equo e unitario . In parole semplici: se il giudice ha già quantificato il danno al massimo, deve motivare con maggiore rigore l’asserita sofferenza morale.

Nei casi di microlesioni, il danneggiato ha l’onere di allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, le conseguenze morali concrete (es. sofferenza psichica, perdita di serenità familiare, vergogna, ansia). In assenza di una prova distinta, il danno morale viene ritenuto “normalmente assorbito” nella personalizzazione del danno biologico.

Il danno non patrimoniale è unitario e omnicomprensivo (art. 2059 c.c.), articolato in danni biologico, morale ed esistenziale .

Il danno morale è riconosciuto quando nel singolo caso emergano gli elementi tipici (dolore, vergogna, paura, discrepanza esistenziale), indipendentemente dalla quantificazione medico-legale dell’invalidità.
Per il danneggiato, quindi, è fondamentale curare la fase istruttoria, mediante idonea prova (perizie psicologiche, testimonianze, documenti) in caso di micropermanenti.