Sentenza 408/2923 Tribunale Ragusa
Le sue precarie condizioni di salute non sono state ritenute esimenti, in riferimento all’esonero dal versamento dell’assegno di mantenimento alla ex coniuge e di assistenza economica verso il figlio maggiorenne che vive con lui. Purtroppo, o per sua fortuna, le rilevanze di giudizio hanno dimostrato che, il “separato malato”, godeva di una cospicua cifra versata in banca, con cui faceva compravendita di titoli immobiliari e viveva in una casa di proprietà.
La moglie, al contrario, disponeva di bassissimo reddito lavorativo e, in costanza di matrimonio, non aveva migliorato la sua posizione economica, per dedicarsi essenzialmente alla cura della famiglia.
Non accolta, quindi, l’istanza del marito che pretendeva una paritetica conduzione di contributo economico per il figlio non autosufficiente.
La ex dovrà versare solo il 50% delle spese straordinarie ed il rampollo avrà diritto di continuare a condurre lo stesso tenore di vita, come prima della separazione dei genitori: ovviamente tutto a spese del padre!
Dopo aver letto questa sentenza, lo stato di salute del ricorrente non è certo migliorato.