Sentenza 2905/2025 Corte Cassazione
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex articolo 615-ter Cp, “non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio“.
L’ex marito, che aveva spiato la corrispondenza telematica intercorsa tra l’ex convivente ed un terzo, si è difeso sostenendo che fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie, in quanto era stata quest’ultima a comunicarle in passato.
La Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell’imputato che, dopo aver acceduto al profilo “facebook” della ex moglie avvalendosi delle credenziali a lui note, aveva preso conoscenza delle conversazioni riservate della donna e aveva poi cambiato la “password” al fine di impedirle di accedere al “social network”.
La circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico, quand’anche fosse stata quest’ultima a renderle note, non esclude comunque il carattere abusivo degli accessi sub giudice.
Infatti, si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa e dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate.
Inoltre, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.), “la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima. (cfr.Cass.12603/2017).