Sentenza 1743/2025 Cassazione Penale
Al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata, vale anche un comportamento che si riveli indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione.
La finalità principale dell’istituto della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato, che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (cfr.Corte Cost. 352/1991), che viene richiesta dalla norma e considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato.
“La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è soltanto la partecipazione del condannato detenuto all’opera rieducativa“.
È consolidato l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti.
Tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza “dall’obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto è stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto“.
Al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata, può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione essendo stata accertata una condotta di connivenza (cfr.Cass.12669/2019).