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LICENZIAMENTO DI UNA LAVORATRICE-MADRE, ASSENTE PER MALATTIA DEL FIGLIO

Sentenza 38/2023 Corte Appello Cagliari – Sezione Lavoro

L’interpretazione esclusivamente “ermeneutica” dell’argomento che qui trattiamo, a commento della sentenza citata, può fare apparire come estremamente penalizzante il provvedimento di licenziamento per giustificati motivi: soprattutto in un periodo storico come il nostro in cui, i diritti delle donne in generale e delle lavoratrici madri in particolare, sono difesi a “spada tratta”, sempre con occhio di particolare attenzione, in riferimento alla funzione sociale che rappresentano.

Il fatto di per sé è elementare nel suo svolgimento, e si risolve nel ritardo di 9 giorni attuato dalla ricorrente nel comunicare la propria assenza dal posto di lavoro, per malattia del figlio.

La cruda valutazione dei giudicanti, è riuscita a mettere da parte l’aspetto umano della vicenda, osservandola solo da un punto di vista strettamente giuridico.

Senza mettere minimamente in discussione il diritto della dipendente di ottenere una giustifica per i motivi specificati, sanzionata duramente la sua superficialità nel non mettere il proprio datore di lavoro in condizioni di non trarre nocumento dalla sua assenza.

Di fatto, detta dipendente svolgeva in quel momento un’attività di particolari importanza, essendo l’unica responsabile della fase di chiusura del bilancio societario. Essere stata assente senza comunicazione per “9 giorni”, ha posto l’azienda in una situazione di estrema difficoltà organizzativa.

Tale comportamento è stato considerato “giustificato motivo” per il licenziamento, ed il provvedimento è stato ritenuto lecito, anche da parte del collegio giudicante.