Flash per 30/08
Ordinanza 15101/2023 Corte di Cassazione
È purtroppo una triste realtà, conosciuta da tutti, che il fattore economico spesso ha la meglio su ogni altro genere di valutazione sociale e morale.
Con questa ordinanza, la Corte ha ribadito che, il licenziamento di un coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento, costituisce una circostanza sopravvenuta non prevedibile che, indubbiamente, produce una variazione della situazione economica, coinvolgente anche gli impegni con i terzi.
Nel caso specifico, il padre obbligato al versamento di un mantenimento per i figli, in corso di procedimento era stato licenziato dal posto di lavoro: ciò nonostante l’assegno era rimasto invariato.
La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo da versare, con effetto retroattivo alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
La Cassazione ha confermato la decisione, alla luce dell’articolo 156 Codice Civile, che prevede un diritto del coniuge che non ha mezzi propri a ricevere un mantenimento, ma che l’entità detta somma deve essere determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato.
“Ad impossibilia nemo tenetur”!