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Licenziamento economico ed obbligo di reintegra se insussistente

Sentenza 2502/2021 Consulta

La Corte Costituzionale, in Camera di Consiglio, ha esaminato la questione di legittimità proposta dal tribunale di Ravenna, in riferimento all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla cosiddetta Legge Fornero.

Tale articolo prevede la facoltà, e non il dovere da parte del giudice, di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato per fattori economici, in mancanza di giustificati motivi oggettivi.

La Corte ha ritenuto irragionevole, in caso di insussistenza del fatto, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa.

In quest’ultima ipotesi è, di fatto, previsto l’obbligo del reintegro mentre, per il licenziamento economico, è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra reintegra o corresponsione di indennità.