Lo ha stabilito la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, dopo aver esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), <<là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo>>. La reintegra obbligatoria nel posto di lavoro se il fatto contestato al lavoratore è manifestamente insussistente.
In attesa che la Corte costituzionale depositi le motivazioni, deve ritenersi che abbiano fatto breccia le argomentazioni del giudice rimettente: permettere che sia il giudice a decidere caso per caso se reintegrare o no il licenziato finisce per trattare in modo diverso due situazioni identiche a livello di tutela applicabile. Il tutto senza giustificazioni.
L’ufficio Stampa della Corte costituzionale, inoltre, fa sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità».