Obbligo di reintegro del dipendente-sindacalista licenziato, perché si batteva per migliorare le condizioni economiche dei colleghi: nullo il licenziamento perché discriminatorio. Tutto questo lo ha attestato il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 313/21, depositata dalla sezione lavoro.
Accolta la domanda presentata dal dipendente di un’azienda di trasporti che impugnava il licenziamento irrogato dal datore per presunte gravi condotte che, però, non vengono menzionate nella lettera di recesso. Non ci sono dubbi per il Tribunale: ai sensi dell’articolo 4 della l. n. 604/66, commenta il giudice: il licenziamento determinato dell’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione.
Quindi, il lavoratore oltre ad essere reintegrato dovrà essere risarcito per il danno subito con un’indennità per il periodo dal giorno del recesso alla reintegra.