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Licenziato il dipendente trasferito che non si presenta presso lo stabile della nuova sede.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza 4404/22, ha sancito che è legittimo il licenziamento del lavoratore trasferito che non si presenti presso la nuova sede di lavoro; ciò, in quanto, l’inadempimento del datore non giustifica la mancata prestazione del lavoratore. Nel caso in esame, veniva respinto il ricorso di un lavoratore contro il provvedimento di trasferimento in una nuova sede fuori regione; la corte d’appello, invece, riteneva illegittimo il licenziamento in quanto il rifiuto a presentarsi presso la nuova sede dipendeva da ingenti questioni familiari. La suprema corte di cassazione ha sancito che il rifiuto del lavoratore è strumentalizzato per vincere la resistenza del datore ad una trattativa economica. In ogni caso, l’inadempimento datoriale ex art. 2103 cc, non legittima il rifiuto del dipendete ad eseguire la prestazione; in particolare nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettivi, trova applicazione l’art 1460 c.c., secondo cui la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione sono se tale rifiuto non risulti contrario alle norme di buona fede.