Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

LIEVE ENTITA DEL REATO (POST CARTABIA) RETROATTIVA: MA SE TI SEI COMPORTATO BENE

Sentenza 30515/2923 Corte Cassazione

L’articolo 131 bis Codice Penale, in riferimento alle cause di non punibilità per reati di particolare tenuità, così come novellato dal decreto legislativo 150/22, è applicabile anche a fatti commessi prima del 30/12/2022, consentendo però al giudice di tenere in considerazione le condotte del reo, successive al compimento del reato stesso.
Tale ampliamento di portata operativa di esclusione di punibilità, non trova applicazione per una serie di reati, disciplinati anche da leggi speciali e specificatamente indicati.
È ora consentito, però, per reati che comportino un “minimo di pena di 2 anni”, in sostituzione del precedente dettame, che faceva riferimento a reati con un “massimo di 5 anni di reclusione”. L’effetto di tale cambiamento è evidente, in quanto allarga in maniera notevole lo spettro di applicazione del 131 bis, consentendone l”applicazione anche per fatti illeciti che ne erano prima esclusi.
Aspetto importante dell’innovazione è che, ai fini della valutazione di tale tenuità dell’offesa, il giudice deve tenere da conto non solo indicatori riferiti al passato o al presente, rispetto al sorgere del reato, ma anche ciò che è avvenuto dopo la “commissione dello stesso”: ovvero la condotta dell’imputato tenuta in epoca posteriore alla condotta illecita.
Riconosciuta, nella sentenza osservata, anche la retroattività dei benefici di tale innovazione procedurale.