L’IMPRENDITORE CHE FALSIFICA I BILANCI PER INCASSARE I FINANZIAMENTI BANCARI RISPONDE DI BANCAROTTA IMPROPRIA.
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15
2021
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Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 323 del 7 gennaio 2021, con la quale ha respinto il ricorso di due manager.
Nella stessa infatti, la Suprema Corte ha stabilito che, l’amministratore che simuli un inesistente stato di solidità della società, attraverso l’apposizione di dati non veri nel bilancio, per ottenere nuovi finanziamenti bancari risponderà del reato di bancarotta impropria da reato societario.
Quindi l’ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, L.F., costituisce un’ipotesi di bancarotta frudolenta impropria e si distingue dal falso in bilancio ex art. 2621 c.c., che viene punito a prescindere dall’eventuale fallimento ed è reato sussidiario.
Avvocato Simone Labonia
Cassazionista
Iscr. Albo Avv. di SA 3678
Iscr. Albo Giuris. Sup. 72554
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