Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13476 del 12 aprile 2021, ha respinto il ricorso di un 83enne romano, chiarendo che l’imprenditore può essere condannato per frode fiscale anche nel caso in cui sia già intervenuto decreto di archiviazione per emissione di fatture false. Infatti, non vi è ne bis in idem, in quanto l’uso e l’emissione di documenti contabili fasulli sono fattispecie diverse. I Supremi Giudici hanno respinto i motivi della difesa del manager, la quale sosteneva che l’uomo non poteva essere giudicato due volte per lo stesso fatto, spiegando che il divieto di bis in idem ex art. 649 cpp, preclude un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale sia stato già giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi espressamente previste. La Corte però ha chiarito che “ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Nel caso di specie quindi, i Supremi Giudici, evidenziano la manifesta infondatezza delle motivazioni del legale dato che, non vi è identità tra i fatti perché le cause attengono ad eventi naturalistici diversi, data la diversità delle condotte.