Sentenza 7991/2024 Corte Cassazione
Appurato, nella presente sentenza, che non risponde del reato di ricettazione chi, non avendo preso parte al furto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur essendo a conoscenza della illecita provenienza.
In buona sostanza, da questa sola condotta, non si può desumere una compartecipazione, seppur d’ordine morale, in quanto il reato ha natura istantanea e non è ipotizzabile una adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
In conseguenza, il passeggero a bordo dell’autovettura di provenienza furtiva condotta dal ladro, non è imputabile, in assenza di accertamenti partecipativi dello stesso, alla pregressa consumazione del delitto (cfr.Cass. 22959/2017 – 42911/2014).
La Corte d’Appello aveva trascurato l’assenza, sulla base della ricostruzione del fatto, di un elemento, sia pure di natura logica, idoneo a sostenere l’ipotesi che il ricorrente avesse fornito un contributo al coimputato, all’atto della commissione del reato.
«L’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto» (Cass. 22959/2017 – 12763/2011)
e non «occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (Cass. 4434/202111).
Inoltre, «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto“.
La semplice utilizzazione, quindi, non configura la fattispecie del reato.