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LO STALKING COME UNA TELA DI RAGNO

Sentenza 41006/2023 Cassazione Penale

Le azioni di “molestia personale”, soprattutto da parte di soggetti appartenenti a coppie separate o divorziate, è un illecito comportamento sempre più diffuso e che spesso produce, laddove non frenato sul nascere, conseguenze di particolare gravità per l’incolumità delle persone.
Allo scopo di poter prevenire al massimo tali ipotesi, la Corte ha sancito che, nella definizione di molestie, rientrano anche le condotte non direttamente indirizzate alla persona offesa, bensì anche ad altri che possano interferire nella sua vita privata: ovvero il coinvolgimento di persone vicine a chi si vuol colpire, nella certezza che, le stesse, diventino motore di fastidio e tensione.
In conclusione, rientrano nella fattispecie di “stalking”, comportamenti tali da ingrnerare uno stato di ansia e di paura nella vittima, seppur non indirizzate direttamente alla stessa, ma per interposta persona.
Nel fatto specifico, contemplato nella sentenza, il reo continuava a minacciare il padre e gli zii della sua vittima prescelta, manifestando ipotesi di ripercussioni fisiche: ovviamente i parenti, preoccupati, riportando il fatto alla parte lesa, determinavano un aggravio dello stato di ansia e paura della stessa, tale da impedirle un regolare e tranquillo tenore di vita.