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LO STALKING RESISTE AL PASSAR DEL TEMPO ED AL RIFIORIRE DI UN RAPPORTO!

Sentenza 40304/2024 Corte Cassazione

Questa pronuncia della Suprema Corte, unitamente ad una costante giurisprudenza, ha confermato che, in tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore, non assume rilevanza il trascorrere del tempo dal provvedimento amministrativo, e non ha incidenza la ripresa della relazione sentimentale sulla procedibilità d’ufficio.

Di fatto nel reato di stalking, nel caso in cui l’agente sia destinatario di “ammonimento del questore“, non rileva che in epoca successiva all’emissione del provvedimento sia ripresa la relazione tra l’agente e la vittima, dovendo ritenersi comunque configurabile l’aggravante di cui all’art. 8, comma 3, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38.

Inoltre non è necessario che vi sia coincidenza tra i fatti oggetto di segnalazione e quelli di rilevanza penale, in quanto “i presupposti di intervento dell’autorità amministrativa si differenziano da quelli dell’autorità giudiziaria, sia sul piano della ricognizione dei fatti che lo legittimano, sia in relazione alle modalità del loro accertamento“.

La Corte ha precisato che i fattori oggetto di ammonimento possono assumere rilievo penale qualora, nonostante il provvedimento, prosegua il medesimo comportamento molesto.
(cfr.Cass.1035/2021)

L’atto persecutorio, quindi, risulta un indelebile “marchio a fuoco” che non può essere cancellato, pur contro la volontà dei diretti interessati.