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LO STRAPPO DI UNA CATENINA DAL COLLO È UNA RAPINA?

Sentenza 45589/2024 Corte Cassazione

Gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema della distinzione tra le due fattispecie del furto con strappo e della rapina sono noti.

Sussiste il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, anche se può derivarne una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona; sussiste, invece, la rapina, quando la violenza è rivolta o si sviluppa direttamente sulla vittima.

Precisato che ricorre il reato di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché, in tale caso, è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso cui si realizza la sottrazione.

Più di recente, è stato affermato il principio secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse ravvisabile il reato di rapina sulla considerazione che, “essendo la collana aderente al collo della vittima, la violenza si estese necessariamente alla persona“.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tale motivazione non presenta vizi logici, poiché la collana è una cosa particolarmente legata al corpo del suo possessore per cui, la violenza che era stata esercitata dall’imputato per strappargliela, si era necessariamente estesa alla persona dello stesso e si era perciò sviluppata con la conseguente integrazione del delitto di rapina.