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L’obbligato può opporsi all’esecuzione e agli atti esecutivi anche se non ha impugnato la cartella di pagamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6833/21 depositata dalla sezione tributaria, con la quale viene accolto il ricorso della compagnia di assicurazioni. La materia del contendere riguardava l’intimazione di pagamento notificata alla contribuente dall’agente di riscossione con cui si chiedeva il versamento dell’importo, somma iscritta a ruolo e indicata in una cartella di pagamento non impugnata dalla ricorrente. I Supremi Giudici quindi hanno chiarito che ” in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell’obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi a norma dell’art. 29 del Dlgs. n. 46/99, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., pertanto ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l’avvio dell’azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all’intimazione di pagamento successivamente notificata ex art. 50 del Dpr.n. 602/7, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione pre-esecutiva ex art. 615,comma 1,c.p.c”