Sentenza 17809/2024 Cassazione Penale
Di fatto, l’attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, assume una responsabilità di natura “sussidiaria”, ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
La Suprema Corte ha precisato che non è causa di nullità dell’ordine di demolizione, la prospettazione che questa potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene.
Un precedente orientamento giurisprudenziale, aveva ritenuto che l’ordine di demolizione avesse come destinatario unicamente il condannato responsabile per l’abuso, ipotizzando illegittima l’estensione dell’obbligo di demolizione al proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale.
Considerata quindi “corretta la notificazione dell’ingiunzione a demolire, emessa nei confronti del condannato, anche a chi, estraneo al processo penale, sia proprietario del bene, stante la qualità di terzo interessato: invece illegittima l’estensione al medesimo dell’obbligo di procedere alla demolizione, ricadendo su di esso solo gli effetti della misura.
Il proprietario, rimasto estraneo al processo penale, «non ha nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non opporsi, al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull’immobile un diritto reale o personale di godimento, alla esecuzione dell’ordine di demolizione curata dal pubblico ministero.
In conseguenza, le spese della demolizione gravano solo sul condannato, ma la misura finisce pur sempre per ricadere sul proprietario.