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LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: L’OCCHIO DEL CICLONE

Sentenza 42235/2023 Cassazione Penale

Nella pronuncia della sentenza che osserviamo, la Corte di Cassazione ha risposto ad un complesso numero di ricorsi, come spesso avviene, che tendevano ad annullare provvedimenti di confisca di terreni abusivamente lottizzati, con relative opere strutturate. Facciamo cenno solo a quelli più rilevanti, che tengono “sulle spine” il grande “popolo dei costruttori abusivi”.
Legittima la confisca, anche in caso di prescrizione del reato, purché vi sia stato un pieno accertamento del fatto: ciò ai sensi dell’articolo 44 D.P.R. 380/2001, che riconosce proprio tale possibilità, a seguito di un accertamento approfondito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dell’illecito.
Sancito anche che, la stipula di un atto pubblico notarile, non è sufficiente a dimostrare la “buona fede del terzo acquirente” di un immobile abusivamente lottizzato e, quindi, non ne preclude la confisca: è necessaria una corretta verifica della documentazione allegata in atto di compravendita e, la responsabilità, ricade anche sul notaio rogante.

La confisca, dunque, è lecita anche senza un provvedimento di condanna ed in presenza di cause estintive, salvo l’accertamento del profilo oggettivo e soggettivo dell’illecita lottizzazione.
Risulta altresì lecita la confisca di una totalità di lotti, per quanto possa apparire sproporzionata rispetto agli illeciti attuati, in quanto il frazionamento dei terreni stravolge tutta l’area oggetto dell’intervento.