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L’UN CONTRO L’ALTRO ARMATI! L’INDISPENSABILE CONFISCA DI ARMI E MUNIZIONI!

Sentenza 5528/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)

Il dilagare dei comportamenti delinquenziali, anche tra i minori, trae sempre più spesso rilevanza penale, per l’uso e la disponibilità di armi e munizioni, di facile reperimento in un illegale mercato parallelo: risultano, in conseguenza, indispensabili le normative atte ad arginare questo fenomeno.

La Suprema Corte premette che l’art. 6 della L. n. 152 del 1975 stabilisce che il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

In forza di tali previsioni, la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio per cui la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto (cfr.Cass.17644/2023, 20508/2016).

La confisca dell’arma è obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato per oblazione, ovvero di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., restando unicamente esclusa nell’ipotesi di assoluzione per insussistenza del fatto.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che nel caso della confisca di armi o oggetti atti ad offendere – previsto dall’art. 6 della legge n.152 del 1975, la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità .

Anche nel caso in cui non si debba procedere nei confronti dell’imputato perché i reati contestati risultino estinti per morte del reo, la confisca relativa a armi e munizioni, non essendo stata accertata l’insussistenza del fatto, va comunque obbligatoriamente disposta.