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Ordinanza 28/2025 Corte Cassazione

La solidarietà tra ex conviventi non si spegne con la separazione.
Ciò è quanto si evince dall’ordinanza della Suprema Corte, che ha ribadito un principio essenziale: il dovere di assistenza tipico delle unioni more uxorio può continuare a operare anche dopo la cessazione della convivenza, configurandosi come obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c.

Nel giudizio in esame, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle somme spese dalla madre, a favore del padre (ex convivente), dopo la fine del loro legame affettivo. La madre, infatti, aveva provveduto economicamente, anche concedendo una casa di campagna, per sostenere l’ex compagno nelle spese di mantenimento e assistenza . Dopo l’accoglimento parziale in primo e secondo grado, la Cassazione ha confermato che il contributo non era recuperabile: esso costituiva adempimento di un dovere morale e sociale, adeguato, spontaneo e proporzionato al contesto.

La Corte ha richiamato la dottrina secondo cui, per qualificare una prestazione come obbligazione naturale, è richiesto che sia basata su doveri morali o sociali condivisi dalla comunità;
sia effettuata con spontaneità, senza imposizioni;
risponda ai canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto alle situazioni del caso concreto.
Nel caso di specie, la spesa era commisurata ai reali bisogni del beneficiario, senza eccedere né configurare un arricchimento ingiustificato.

L’ordinanza conferma che le unioni di fatto sono ormai considerate una formazione sociale a tutti gli effetti, meritevole di tutela costituzionale (art. 2 Cost.) e capace di generare doveri solidaristici anche dopo la rottura del rapporto.
In pratica, non ci si può liberare delle responsabilità morali verso l’ex partner, specialmente quando questi versa in condizioni di bisogno e la prestazione avviene senza ricatto ma con altruismo.

In tempi in cui le famiglie assumono forme sempre più moderne e diversificate, la Cassazione rafforza un indirizzo giurisprudenziale che amplia la funzione sociale del dovere di solidarietà, pur senza attribuire un nuovo diritto al mantenimento ex post.
In concreto, emerge che non si può chiedere restituzione di aiuti economici prestati con cuore, misura e libertà, anche dopo la conclusione di una convivenza more uxorio.