
Ordinanza n. 25495/2025 Cassazione
L’ordinanza segna un momento di svolta nella giurisprudenza in tema di unioni civili e sancisce un’effettiva “equiparazione sostanziale” con il matrimonio, sotto il profilo delle tutele economiche post-rapporto.
La legge n. 76/2016 che ha introdotto le unioni civili prevede al comma 25, art. 1, un rinvio all’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio (n. 898/1970) per quanto riguarda “gli effetti civili”, incluso il riconoscimento dell’assegno quando il vincolo si scioglie. Ciò significa che, benché l’unione civile sia un istituto distinto dal matrimonio (non prevede separazione e gli istituti tipici del matrimonio), per la disciplina dell’assegno si applicano i principi elaborati per il divorzio.
La Corte ribadisce che l’assegno, nel contesto delle unioni civili, può essere riconosciuto secondo una doppia funzione:
Una funzione assistenziale, quando il richiedente non dispone di mezzi adeguati per condurre una vita autonoma e dignitosa, e non può procurarseli, nonostante un ragionevole impegno. In questa ipotesi l’assegno serve a garantire un “minimo vitale” e non viene calcolato in base al tenore di vita mantenuto durante l’unione.
Una funzione compensativo-perequativa,
quando lo squilibrio economico tra le parti è derivato da scelte condivise nella vita comune: ad esempio, rinunce lavorative, ruolo prevalente nella cura della famiglia, contributi al patrimonio comune. In questo caso l’assegno va parametrato al contributo fornito e al sacrificio sostenuto.
Un punto fondamentale riguarda la quantificazione: l’assegno non va più automaticament e agganciato al precedente tenore di vita, ma va commisurato in rapporto al contributo, alla durata e al bilanciamento tra solidarietà e autoresponsabilità.
L’Ordinanza ha una portata simbolica e concreta: da un lato consolida la parità sostanziale tra matrimoni e unioni civili in tema di tutele economiche post-relazione; dall’altro, impone ai giudici una valutazione attenta, documentata e personalizzata della storia della coppia, dei contributi resi e delle perdite subite.
In buona sostanze la Cassazione non crea un assegno “speciale” per le unioni civili, ma orienta verso una disciplina matura, coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e rispetto delle differenze istituzionali.
