Sentenza 33170/2024 Corte Cassazione
Per configurare l’aggravante della destrezza, l’agente deve porre in essere, una condotta caratterizzata da particolare “abilità ed astuzia”, idonea a sorprendere la sorveglianza del detentore, non essendo sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr.Cass.34090/2017).
Nel caso specifico, la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva collocato l’aggravante in quanto il reo, “dopo essersi aggirato tra i vari clienti dell’esercizio commerciale, approfittando di un momento di particolare confusione e appurato che nessuno lo stesse osservando, cautamente, sottraeva merce di un certo valore economico, eludendo il controllo esercitato dall’addetto alla sorveglianza”.
Evidente che i giudici di merito non avevano fatto riferimento ad una condotta dell’imputato caratterizzata da particolare abilità ed astuzia, ma allo sfruttamento del vantaggio derivante da una obiettiva (e non provocata) situazione di confusione creatasi nel luogo del furto, che ha inciso di per sé sulla attività del soggetto deputato alla vigilanza.
“Assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell’avvalersi della situazione favorevole, significherebbe valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
La sentenza è stata dunque annullata con rinvio per nuovo esame, perché vengano rivalutati i presupposti di fatto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante.