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MA QUALE TENUITÀ DEL DANNO? HANNO VIOLATO LA SACRALITÀ DELLA MIA CASA!

Sentenza 28110/2024 Corte Cassazione

Sancito della Suprema Corte che, in riferimento al reato di furto in abitazione, per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice deve valutare anche il danno morale subito dalla vittima per l’invasione nella propria dimora.

L’attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone il valore economico irrisorio, ma deve anche tenere conto degli effetti pregiudizievoli che la persona offesa possa aver subìto in conseguenza del reato (cfr.Cass.5049/2020).

Le censure difensive, nel caso specifico, hanno tentato di eludere il confronto e le ragioni con cui la corte di merito ha negato l’applicazione dell’invocata circostanza attenuante, ponendo l’accento anche sull’aspetto derivante dal patimento subito dalle persone offese, per avere visto violato il proprio domicilio domestico.

Tale fattore, al contrario, secondo la Corte, “è coerente con la ratio dell’incriminazione del reato di furto in abitazione, dotato di uno statuto punitivo peculiare e più severo rispetto al furto di cui all’art. 624 cod. pen., legato alla necessità di una più marcata stigmatizzazione di condotte che, oltre a depredare il patrimonio, violino il domicilio» (cfr. Cass.33504/2019).

In buona sostanza, “nel caso di furto in abitazione, ai fini della valutazione circa l’applicazione della circostanza attenuante, il giudice deve tenere conto anche del fastidio morale“, derivante dall’abuso di intromissione nel domicilio della vittima.