Sentenza 46206/2023 Corte Cassazione
Era diventata una comoda abitudine, quella posta in essere da un “frettoloso” automobilista che, giunto nei pressi di caselli autostradali, invece di effettuare il dovuto pagamento del pedaggio, si accodava ai possessori di tessera Viacard nelle uscite ad essi dedicate e, con manovra repentina e fulminea, riusciva ad evitare l’abbassamento della sbarra, procurandosi una gratuita fruibilità del percorso.
La Corte ha sancito, però, che detta “furbizia”, configurava la fattispecie di “truffa” e non di “insolvenza fraudolenta”, come la difesa tendeva ad ottenere.
Ai fini del delitto di cui all’art.641 c.p. di fatto, non è sufficiente che il soggetto intenda sottrarsi al pagamento del dovuto, ma occorre anche la dimostrazione che venga dissimulato un reale stato di insolvenza.
Il “modus operandi” dell’imputato, mediante una specifica condotta fraudolenta, è stato giustamente ritenuto elemento idoneo da parte della Corte d’Appello per integrare il reato di truffa, nei confronti della Società Autostrade (cfr Cassazione 26289/2007 – 33299/2018).
Il delitto di truffa, dunque, si distingue da quello di insolvenza fraudolenta per le modalità della condotta: il primo simula artificiosamente condizioni non vere, per indurre altri in errore, mentre il secondo dissimula una condizione reale, quale quella di essere, realmente, insolvente.