Sentenza 45520/2022 Cassazione Penale
Molti matrimoni e convivenze non finiscono nel migliore dei modi e, le tensioni che hanno portato alla fine del rapporto, spesso sopravvivono anche alla separazione della coppia: anzi in alcuni casi subiscono una recrudescenza ed un aumento di intensità.
Ma nel caso in specie la Corte ha stabilito che, detti reprensibili comportamenti da parte di uno dei coniugi, non rappresentano la fattispecie di reato ex articolo 572 Codice Penale, così come richiesto dalla soccombente.
Di fatto la Suprema Corte ha rilevato d’ufficio l’errore di qualificazione del Giudice di Merito, stabilendo che la cessazione della convivenza produce la cancellazione della comunanza di vita affettiva ed il reciproco rapporto di affidamento, posto alla base della nostra normativa, per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia.
Sancito però che, anche se vengono meno i presupposti per tale reato, si può configurare quello di atti persecutori aggravati, ex articolo 612 bis Codice Penale, con una punibilità commisurata alla gravità degli eventi attuati.
In un modo o nell’altro, i maltrattamenti ad un ex coniuge vengono comunque sanzionati.