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Maltrattamenti in famiglia: il giudice nega l’autorizzazione al lavoro notturno.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 41572/21 ha sancito che, in caso di maltrattamenti in famiglia, il giudice nega l’autorizzazione al lavoro notturno perché, l’allontanamento dal luogo preposto agli arresti domiciliari, è incompatibile con la finalità cautelativa della misura applicata. Nel caso in esame, il ricorrente veniva condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minori con, successivamente, divieto di avvicinamento aggravato dall’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ritenendo infondato il ricorso dell’imputato ha sancito che, l’autorizzazione per recarsi a lavoro non può essere concessa in quanto, tale libertà di movimento snaturerebbe lo scopo della misura stessa. Pertanto, nel caso in cui l’imputato è privo di autocontrollo non è ammesso l’allontanamento dal proprio comune per raggiungere il luogo di lavoro in particolare in caso di atteggiamenti aggressivi, venendo meno la ratio del regime della custodia domestica.