Legittima la decisione del giudice che ha condannato il Comune al risarcimento dei danni per il pedone caduto nel mentre attraversava lo scivolo del sottopassaggio comunale che presentava una interruzione non segnalata. Così ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione che, con l’ordinanza 18797/21, ha ricordato che la responsabilità cade sul custode se non prova il caso fortuito che interrompe il nesso di causalità.
Inoltre, il danneggiato non avrebbe adeguatamente provato, così come invece richiede l’art.2051 c.c, il fatto dannoso e il nesso casuale tra il danno e la cosa in custodia per cui mancherebbe la prova dei fatti di causa. La Corte ha ritenuto, quindi il motivo inammissibile ed ha rigettato il ricorso. Il Comune, più che non contestare, ha ammesso e dato per accaduto il fatto, articolando ogni difesa sul presupposto della sua verificazione.