La Corte di Cassazione con ordinanza 4327/22, respingendo il ricorso di un ex marito che richiedeva la revoca del mantenimento, ha sancito che la ex ha diritto al mantenimento anche se il nuovo partener le fornice un contributo economico. il nuovo rapporto sentimentale instaurato non ha il carattere della stabilità e pertanto, il mantenimento deve essere garantito seppur in maniera ridotta in quanto, la donna non ha reddito, non ha mai lavorato essendo priva di inclinazioni professionali idonee all’inserimento nel mondo lavorativo. La separazione personale dei coniugi è una situazione transitoria che sospende gli effetti fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché non viene meno il vincolo matrimoniale e, dunque, il rapporto di coniugio; per tale ragione, è ancora attuale l’obbligo di assistenza materiale, diversamente dell’obbligo di coabitazione, fedeltà e e collaborazione.