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Mantenimento alla ex in assenza di effettiva capacità lavorativa.

La sesta sezione civile della Cassazione con sentenza 18820/22 ha sancito che, in caso di separazione , spetta alla ex il mantenimento se, manca il titolo di studi e l’esperienza lavorativa e, dunque, vi è l’effettiva impossibilità di reperire una posizione lavorativa a causa dell’età, inesperienza e diffusione del precariato. Nel caso in esame, veniva posto a carico dell’ex marito l’assegno di mantenimento in quanto, la sua posizione economica era migliorata e, era stato accertato che la donna non lavorava in nero nonchè, la sua impossibilità di lavorare a causa dell’assenza di un titolo di studi. La Cassazione ha ribadito che, in ambito di separazione, la capacità lavorativa è un elemento determinate per la misura del contributo, essendo necessario verificare l’effettiva possibilità o meno dello svolgimento di un’attività lavorativa, evitando valutazione meramente astratte; pertanto, è stato escluso lo svolgimento di un lavoro a nero nonchè, accertata l’impossibilità per la donna di lavorare in virtù di molteplici fattori.