Respinto un uomo condannato, ai sensi dell’articolo 570 bis c.p., per aver versato solo una parte parziale del mantenimento per un lungo periodo.
Chi versa ai figli un mantenimento solo parziale a scapito dell’assegno fissato dal giudice è tenuto a risarcire l’ex coniuge. L’affidatario può invocare la particolare tenuità del fatto a fronte di somme molto piccole in quanto il reato è abituale ed avere il diritto al ristoro del danno morale. Questo è quanto enuncia la Corte di cassazione con la sentenza n. 4677 del 5 febbraio 2021.
Per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell’omessa corresponsione delle somme previste, il coniuge affidatario dove riconoscersi la qualità di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile. Possiamo palesare che, come ipotizzato nel ricorso, in relazione agli importi non versati, un giudizio di particolare tenuità del fatto deve essere qualificato come abituale, risultando incompatibile con la punibilità.