La Corte di Cassazione con ordinanza 2140/22 ha sancito che l’assegno di mantenimento non spetta alla ex solo perchè guadagna meno; la funzione assistenziale a contenuto perequativo-compensativo dell’assegno non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale ma al solo riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. solo in questo modo si tutelano le situazioni caratterizzate da sensibile disparità economiche dettate da un dislivello reddituale conseguenti alle determinazioni assunte dalla parti nella conduzione della vita familiare. Pertanto, non rileva il tenore di vita goduto in matrimonio ma la non dipendenza economica del richiedente in quanto, il riconoscimento della funzione assistenziale e la misura perequativa-compensativa richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità di procurarseli.