«Intrinsecamente e ontologicamente imprudente» così è stato definito dall’ordinanza 3030/21, pubblicata il 9 febbraio dalla sesta sezione civile della Cassazione, il comportamento del minore investito da uno scuolabus.
Sbagliata è stata la Corte d’Appello a confermare la decisione del Tribunale che addebita pari responsabilità all’autista e al minore, condannando in solido la società proprietaria del mezzo, l’assicurazione e il danneggiante a risarcire alla famiglia poco più di 13 mila euro.
Quindi, è stato accolto il ricorso dei genitori del minore investito, accusando il conducente di avere almeno il 70 per cento della responsabilità nell’incidente. Vero che, il risarcimento dovuto dal danneggiante deve essere ridotto in proporzione all’apporto causale del danneggiato, ma il principio non cambia se la vittima è incapace di intendere e di volere.
L’autista, quindi, come affermano gli articoli 140, comma primo, e 191, comma terzo, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino a quando non fosse stato certo che il bambino si fosse allontanato. Spetta ora al giudice del merito ripartire le responsabilità tenendo conto della condotta imprudente e anomala del minore.