Sentenza 38750/2024 Cassazione Penale
La dimostrazione di non avere alcun reddito, può essere assolta attraverso la presentazione dell’autodichiarazione da parte dell’imputato: una prova negativa, il cui onere dimostrativo renderebbe estremamente difficile il riconoscimento del diritto, provocherebbe la sostanziale disapplicazione della norma.
Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo inverosimile che l’istante, avesse un reddito pari a zero, e che quindi la circostanza fosse indicativa di un tentativo di aggirare i limiti previsti dalla normativa, in tema di patrocinio gratuito.
Presentato ricorso per Cassazione sulla tesi difensiva che, l’ammissione spetta di diritto all’interessato, con “l’autocertificazione” in cui dichiari di rientrare nei limiti di reddito. Soltanto a seguito di fondati motivi, il giudice, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, può eventualmente respingere l’istanza. La norma, quindi, tutela i diritti dei meno abbienti e circoscrive i casi in cui il magistrato può rigettare la richiesta.
Il ricorso è stato ritenuto fondato e meritevole di essere accolto, in quanto
“i giudici del merito hanno ritenuto sufficiente, per respingere l’istanza, coltivare un serio dubbio sulla veridicità della dichiarazione sul reddito rilasciata dall’interessata secondo le forme richieste dalla legge, senza procedere ad alcun accertamento e sulla base della stessa autodichiarazione dell’interessata“.
Anche la giurisprudenza costituzionale ha posto in evidenza la stretta relazione esistente tra l’istituto in esame e l’art. 24, terzo comma, Cost., che mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile.
In conseguenza, il magistrato può respingere l’istanza, se ha fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge: ma il suo giudizio deve svolgersi mediante l’esame delle condizioni rilevanti, che lo stesso legislatore ha fissato.