Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

MI HANNO DATO L’AGGRAVANTE MA IO NON C’ERO!

Sentenza 20025/2025 Corte Cassazione

La Corte di Cassazione ha sancito un principio significativo in tema di concorso di persone nel reato.
La circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma 1, n. 1 c.p., che disciplina l’aumento di pena se il reato è commesso da “più persone riunite”, ha natura oggettiva, e si applica anche a chi, pur non essendo presente fisicamente, ha partecipato al piano criminoso di gruppo.

Tale norma non mira soltanto a punire l’azione materiale in gruppo, ma intende reprimere un fenomeno più ampio: la maggiore pericolosità e l’effetto intimidatorio indiretto della condotta collettiva. Conseguenza: anche gli “assenti materiali” – organizzatori, promotori o coautori a distanza – sono colpiti dall’aggravante se hanno dato un contributo volontario, consapevole e causale, al piano criminoso condiviso.

Nel processo sottoposto al vaglio della Corte, due imputati avevano contestato l’applicazione dell’aggravante sostenendo di non essere sul luogo del fatto.

La Cassazione ha respinto i ricorsi, confermando che non serve la simultanea presenza fisica, purché vi sia stata una adesione consapevole al progetto criminoso e una collaborazione realistica all’organizzazione o all’esecuzione dell’illecito.

La portata della decisione si collega a precedenti giurisprudenziali che definiscono la circostanza come oggettiva, legata alla modalità del fatto. Di conseguenza, non rileva la percezione del reato da parte della vittima né la presenza fisica contemporanea sul luogo.

Secondo la Suprema Corte, ciò che conta è il criterio di attribuzione psicologica (art. 59 c.p.): è sufficiente che il concorrente fosse consapevole dell’azione di gruppo o che abbia agito comunque con ignoranza colposa in merito a tale circostanza . Il contributo causale, anche indiretto, è ritenuto idoneo ad alimentare l’effetto intimidatorio oggettivo – in quanto aumenta la capacità del gruppo di realizzare l’impresa delittuosa.