Normativa vigente.
Tutti i media, negli ultimi giorni, hanno dato ampio spazio di cronaca in riferimento all’episodio avvenuto in una scuola di Milano, dove uno studente ha prima minacciato i propri compagni di classe con una pistola finta e, successivamente, ha aggredito con un coltello la sua insegnante, procurandole seri danni fisici.
Al di là delle solite discussioni sorte sull’opportunità o meno di inserire uno psicologo fisso all’interno delle scuole, per dare supporto a quegli studenti che dimostrino carenze psicologiche, riteniamo giusto dare uno sguardo alle normative sull’argomento.
In riferimento al reato di minacce, l’art. 339 Codice Penale regola fattispecie ed aggravanti punendo, a querela della persona offesa, con una multa fino ad €1.000 o, per l’estrema gravità, con la pena della reclusione fino ad 1 anno.
Nel caso invece di aggressione e lesioni personali, gli art. 581 (riferito alle percosse) e 582 (riferito alle lesioni), prevedono pene della reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Se l’aggressione è ripetuta nel tempo o rivolta ad un convivente, si configura il delitto di maltrattamenti, punito con il carcere fino a 7 anni.
Bisogna chiarire che la nostra normativa non prevede uno specifico reato di aggressione, facendolo rientrare nelle fattispecie che abbiamo commentato, ed assorbendone la punibilità nelle pene in esse previste.