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MINIMO DI SPAZIO VITALE PER I DETENUTI

Sentenza 18760/2023 Cassazione Penale

Parlare di ordinamento penitenziario è sempre cosa che suscita grande tristezza.
Per quanto possa essere da tutti ritenuta giustificata, l’idea di mantenere una persona in stato di reclusione, a seguito dei reati commessi, al contempo il concetto di privare un essere umano dello spazio vitale per condurre un’esistenza decorosa, va contro ogni regola di civile umanità.
La sentenza presa in esame, ha affrontato il ricorso avanzato dall’Avvocatura di Stato, per conto del Ministero della Giustizia.
Detto Dicastero era stato condannato, a seguito di un procedimento avviato da un detenuto, in riferimento alla mancanza di detti spazi vitali, nel oeriodo della sua reclusione: spazi previsti dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
La lamentela del detenuto era riferita al fatto che, lo spazio della cella era sì di 3 metri quadrati, come previsto dalle dispisizioni, ma in detto spazio erano presenti i mobili pesanti ed il letto che, in buona sostanza, riducevano la possibilità di movimento.
La Corte ha accolto detta tesi, rigettando il ricorso del Ministero della Giustizia e sancendo il principio che, le celle di detenzione, devono avere un minimo di 3 metri quadrati calpestabili in movimento, al netto della presenza dei mobili pesanti e del letto, che ne riducono la fruibilità.
Confermato, quindi, il provvedimento risarcitorio a favore del detenuto.