Sentenza 50005/2023 Cassazione Penale
Le “sirene di Ulisse” erano ben poca cosa, nella loro capacità di attrarre l’attenzione dei naviganti, rispetto alla fantasia di una molteplicità di truffatori, sguinzagliati nel “mare magnum” dei social!
La sentenza che commentiamo, ha affrontato il problema, con specifico richiamo
all’art.640, comma 2 e 2 bis c.p. che rappresenta un pilastro fondamentale nella lotta contro la truffa, specie quando si verificano circostanze di tempo e luogo che compromettono la capacità difensiva della vittima, come appunto nel caso di truffe telematiche.
Tale normativa mira a tutelare chi, in un contesto di minorata difesa, finisce per cadere più facilmente vittima di inganni e frodi.
Le circostanze di tempo e luogo sono elementi cruciali nel valutare dette truffe, poiché possono influenzare la percezione e la capacità di reazione della persona coinvolta: parimenti a situazioni di stress o di debolezza psicofisica, che possono rendere più vulnerabile un individuo, facilitando l’agire di chi intenda delinquere.
Nel contesto dell’ambiente virtuale di internet, dove sempre più transazioni ed operazioni di compravendita avvengono telematicamente, emergono sfide nel contrastare sempre nuove modalità di truffa.
L’evoluzione dei social ha creato un terreno fertile per gli agenti fraudolenti, che sfruttano la distanza e l’anonimato offerti dalla rete per commettere illeciti, agendo nell’ombra di contatti evanescenti.
La giurisprudenza, in risposta a queste dinamiche, si è adattata ed ha ampliato il proprio quadro interpretativo: in particolare, sono stati effettuati richiami a casi in cui l’ambiente virtuale ha facilitato l’agire truffaldino, sottolineando l’importanza di adeguare le leggi esistenti alle sfide della società digitale.
La stretta correlazione tra minorata difesa e nuove modalità di truffa è oggetto di crescente attenzione: l’adattamento delle norme e la loro interpretazione in contesti moderni sono cruciali per garantire una tutela efficace, specialmente in un mondo in continua evoluzione tecnologica.
In conseguenza, il legislatore è chiamato a intervenire per rafforzare le normative esistenti e adattarle alle sfide di un mondo sempre più proiettato nel futuro, anche in riferimento alle fattispecie di reato: e gli organi giudicanti devono essere sempre più attenti, nel sanzionare queste nuove forme di “sciacallaggio mediatico”.