Secondo la legge, è vietata la somministrare o vendita di alcolici ai minorenni, tuttavia, se avvengono nei confronti di minori di 16 anni scatta l’arresto fino a un anno e sospensione dell’esercizio commerciale. In caso di vendita nei confronti di chi ha 16 o 17 anni, è prevista solo la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro; di contro, è pienamente lecito vendere o somministrare alcolici a chi ha appena compiuto 18 anni. Il minorenne che acquista alcol, anche dal distributore automatico, non rischia nulla, né può quindi essere fermato dalla polizia, se non per fornire informazioni in merito alla provenienza dell’alcol e al luogo ove questo è stato acquistato. Pertanto, non commette reato il gestore del locale se il sedicenne prende una bevanda alcolica dal frigo-bar, in quanto con il “self service” il prodotto si può consumare prima di pagarlo, con la conseguenza che il titolare non presta il consenso al prelievo e al consumo del drink e, pertanto, non riveste una posizione di garanzia nei confronti del cliente. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 12058/21 e pubblicata dalla quinta sezione penale.
Pertanto, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 689 c.p., è necessaria la dimostrazione dell’effettiva somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici da parte del gestore o dei propri dipendenti, trattandosi di post-factum estraneo all’area di prevenzione delineata a carico del soggetto attivo del reato dalla fattispecie contravvenzionale di pericolo.