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Mobbing escluso se il datore trasferisce il dipendente per incompatibilità ambientale.

Lo ha sancito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 12632/21 del 14 maggio, nella quale viene escluso l’intento persecutorio da parte del datore di lavoro che, nel caso di specie, aveva deciso di trasferire un dipendente per ripristinare un ambiente di serenità lavorativa. Precisamente, un vigile urbano, lamentando la condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti da parte dell’ente datore di lavoro, aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di detta condotta, richiesta che però, era stata già respinta dal giudice territoriale il quale, non aveva ritenuto illecito il comportamento del Comune ma di contro, giustificato dai comportamenti del ricorrente che era solito eliminare le multe elevate dai colleghi. I Supremi Giudici hanno confermato la decisione già presa, e dichiarato inammissibile il ricorso, dal momento che il trasferimento disciplinare era stato fatto per incompatibilità ambientale ed inoltre, il demansionamento lamentato dal ricorrente non era assolutamente stato provato in giudizio, considerato che il ricorrente aveva continuato a rivestire un ruolo dirigenziale e non aveva subito alcun cambiamento di area professionale.