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Multa e taglio punti nulli se non si legge la targa dell’auto e se la foto scattata dal rilevatore elettronico non è chiara.

La sezione civile del giudice di pace di Voghera con sentenza 150/20 ha sancito che non vi è alcuna multa e taglio dei punti sulla patente per l’eccesso di velocità rilevato dall’apparecchio elettronico, laddove non si leggano bene le targhe dei veicoli, mentre l’ingrandimento delle foto dell’autovelox non è consentito dalla legge.
Accolto il ricorso del trasgressore con l’annullamento di ben dodici verbali per la contravvenzione ex articolo 142 Cds, molti dei quali con la decurtazione sulla licenza di guida. La sanzione risulta illegittima se i rilievi fotografici non consentono di risalire con chiarezza ai veicoli che compiono le infrazioni, in quanto la targa deve essere leggibile già dalla rilevazione fotografica. E quindi non attraverso altri mezzi tecnici. Di conseguenza, l’ingrandimento della foto per l’identificazione della targa non può essere ammesso dal giudice in corso di causa. L’accertamento sarebbe comunque illegittimo, perché l’apparecchio risulta ubicato in un luogo non indicato esplicitamente nei decreti prefettizi che, autorizzano il rilevamento elettronico della velocità.