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Multato per omissione dei dati del conducente richiesti dall’autorità.

La comunicazione dei dati del conducente deve essere effettuata dal proprietario del veicolo in caso violazioni non contestate immediatamente, per consentire l’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore. E’ quanto sancisce la Cassazione con l’ordinanza n. 9569/21, pubblicata dalla sesta sezione civile.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada si afferma che, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’autorità i dati relativi al conducente, decorre dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito. Rinviata la sentenza.