Tutti gli apparecchi, fissi o mobili che siano, devono essere presegnalati da un cartello con l’avviso rivolto agli automobilisti. Cartello che deve essere visibile e, per gli autovelox che fotografano tutte e due le direzioni di marcia, deve essere apposto su entrambe le carreggiate.
Addio alla multa e soprattutto al taglio dei punti patente per l’eccesso di velocità rilevato dall’autovelox mobile. La direttiva Minniti, pubblicata a luglio del 2017, ha stabilito che l’eccesso di velocità rilevato su una strada ove i rilevamenti avvengono sporadicamente è valido solo a condizione che, oltre alla segnaletica fissa, vi sia anche quella mobile. Questo avvertimento serve a orientare la condotta degli automobilisti e non a coglierli in flagrante nell’infrazione. Si tratta di un principio noto dal Giudice di Pace nella sentenza numero 499/20, che ha accolto il ricorso di un automobilista.
La mancata informazione dell’automobilista della circostanza che su una data autostrada o strada extraurbana principale sono utilizzati dispositivi o mezzi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilito espressamente dall’articolo 4 della legge numero 168/2002, determina “una deficienza del verbale” con il quale l’utente della strada sia stato eventualmente sanzionato, che, di conseguenza, non può che essere dichiarato nullo.